Art. 34.
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 40 e' sostituito dal seguente:
  "2. Le aziende e le universita' convenzionate inviano  gli  elenchi
dei  beneficiari  delle  provvidenze  economiche  all'amministrazione
finanziaria, cosi' come previsto dall'articolo  22,  comma  3,  della
legge n. 390 del 1991.".