Art. 34. 1. Il comma 2 dell'articolo 40 e' sostituito dal seguente: "2. Le aziende e le universita' convenzionate inviano gli elenchi dei beneficiari delle provvidenze economiche all'amministrazione finanziaria, cosi' come previsto dall'articolo 22, comma 3, della legge n. 390 del 1991.".