Art. 35. l. L'articolo 41 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, e' sostituito dal seguente: "Art. 41. Prima applicazione 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di diritto allo studio, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, limitatamente agli IDISU istituiti ai sensi della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, sulla base delle determinazioni delle corrispondenti universita' in ordine alla stipula della convenzione e tenuto anche conto dei risultati di gestione dei singoli enti, effettua la scelta delle modalita' per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2. Fino all'adozione del predetto provvedimento: a) gli IDISU ai sensi della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, continuano, secondo i rispettivi ambiti di competenze, a provvedere agli interventi in favore del diritto agli studi universitari, ivi compresi gli interventi da realizzarsi in altra citta' della regione sede di decentramento universitario, secondo le norme dettate dalla presente legge. Per il medesimo periodo, gli IDISU sono altresi' autorizzati a protrarre i rapporti convenzionali in atto con gli enti gestori di attivita' culturali; b) le opere universitarie costituite presso la LUISS - Libera universita' internazionale studi sociali - e la LUMSA - Libera universita' Maria SS. Assunta - continuano a provvedere agli interventi in favore del diritto agli studi universitari secondo le norme dettate dalla presente legge. 2. L'A.DI.S.U., istituita dalla presente legge, ove si abbia coincidenza nell'universita' di riferimento con il preesistente organismo previsto dalla legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, subentra a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi del predetto organismo i cui organi restano in carica fino alla nomina dei nuovi a norma dell'articolo 17. 3. Alle esigenze di personale di cui all'articolo 24 si fa fronte prioritariamente con il personale del ruolo regionale IDISU. 4. Nell'assegnazione di personale all'A.DI.S.U. si tiene conto dello specifico profilo professionale di ciascun dipendente onde consentire l'idonea collocazione dei criteri vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in materia di trasferimento. 5. Il personale di ruolo dell'IDISU, eventualmente in soprannumero rispetto alle esigenze delle aziende e' riassorbibile alla data di attuazione delle procedure di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 29 del 1993. 6. Qualora venga a determinarsi comunque un esubero di personale rispetto alle piante organiche delle aziende definite ai sensi dell'articolo 19, il personale gia' in servizio di ruolo presso l'IDISU viene posto in mobilita' ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 24 privilegiando la mobilita' all'interno dello stesso comparto, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 29 del 1993. 7. Per le finalita' di cui all'articolo 31, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di diritto allo studio e di concerto con l'assessore regionale competente in materia di informatica, con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le modalita' di utilizzo delle risorse informatiche facenti capo al CED (Centro elaborazione dati) dell'IDISU "La Sapienza" ed ISEF di Roma, costituito ai sensi della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, nonche' le figure professionali e le relative unita' di personale.".