Art. 35.
 
  l.  L'articolo  41 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, e'
sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 41.
                         Prima applicazione
 
  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta dell'assessore regionale competente in materia  di
diritto  allo  studio,  la  Giunta  regionale,  sentita la competente
commissione consiliare permanente, limitatamente agli IDISU istituiti
ai sensi della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, sulla base  delle
determinazioni   delle  corrispondenti  universita'  in  ordine  alla
stipula della convenzione e  tenuto  anche  conto  dei  risultati  di
gestione  dei  singoli  enti,  effettua la scelta delle modalita' per
l'attuazione  degli  interventi   di   cui   all'articolo   2.   Fino
all'adozione del predetto provvedimento:
   a) gli IDISU ai sensi della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  continuano,  secondo  i
rispettivi ambiti di competenze,  a  provvedere  agli  interventi  in
favore   del  diritto  agli  studi  universitari,  ivi  compresi  gli
interventi da realizzarsi in  altra  citta'  della  regione  sede  di
decentramento  universitario, secondo le norme dettate dalla presente
legge. Per il medesimo periodo, gli IDISU sono altresi' autorizzati a
protrarre i rapporti convenzionali in atto con gli  enti  gestori  di
attivita' culturali;
   b)  le  opere  universitarie  costituite  presso la LUISS - Libera
universita' internazionale studi  sociali  -  e  la  LUMSA  -  Libera
universita'   Maria  SS.  Assunta  -  continuano  a  provvedere  agli
interventi in favore del diritto agli studi universitari  secondo  le
norme dettate dalla presente legge.
  2.  L'A.DI.S.U.,  istituita  dalla  presente  legge,  ove  si abbia
coincidenza  nell'universita'  di  riferimento  con  il  preesistente
organismo  previsto  dalla  legge  regionale  7  marzo  1983,  n. 14,
subentra a tutti gli  effetti  nei  rapporti  attivi  e  passivi  del
predetto  organismo  i  cui organi restano in carica fino alla nomina
dei nuovi a norma dell'articolo 17.
  3.  Alle  esigenze di personale di cui all'articolo 24 si fa fronte
prioritariamente con il personale del ruolo regionale IDISU.
  4. Nell'assegnazione di  personale  all'A.DI.S.U.  si  tiene  conto
dello  specifico  profilo  professionale  di  ciascun dipendente onde
consentire l'idonea collocazione dei criteri vigenti per i dipendenti
delle pubbliche amministrazioni in materia di trasferimento.
  5. Il personale di ruolo dell'IDISU, eventualmente in  soprannumero
rispetto  alle  esigenze  delle aziende e' riassorbibile alla data di
attuazione delle procedure di cui agli  articoli  30,  31  e  32  del
decreto legislativo 29 del 1993.
  6.  Qualora  venga  a determinarsi comunque un esubero di personale
rispetto alle  piante  organiche  delle  aziende  definite  ai  sensi
dell'articolo  19,  il  personale  gia'  in  servizio di ruolo presso
l'IDISU  viene  posto  in  mobilita'  ai  sensi   del   comma   4-bis
dell'articolo  24 privilegiando la mobilita' all'interno dello stesso
comparto, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 32, comma 2,
del decreto legislativo 29 del 1993.
  7.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo   31,   su   proposta
dell'assessore regionale competente in materia di diritto allo studio
e  di  concerto  con  l'assessore  regionale competente in materia di
informatica,  con   deliberazione   della   Giunta   regionale   sono
determinate  le  modalita'  di  utilizzo  delle  risorse informatiche
facenti  capo  al  CED  (Centro  elaborazione  dati)  dell'IDISU  "La
Sapienza"  ed ISEF di Roma, costituito ai sensi della legge regionale
7 marzo 1983, n. 14, nonche' le figure professionali  e  le  relative
unita' di personale.".