(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
        della Regione Lombardia n. 38 del 16 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
Modifica dell'art. 43 "Tributi regionali per il diritto allo studio"
            della legge regionale 25 novembre 1994, n. 33
 
  1.  L'art.  43  della  legge  regionale  25 novembre 1994, n. 33 e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 43. (Tributi regionali per il diritto allo studio). - 1.    I
proventi  di  cui  al  primo comma dell'art. 190 del regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592 concernente ''Approvazione del testo unico delle
leggi sull'istruzione superiore'' costituiscono tributo proprio della
Regione Lombardia.
  2. Parimenti costituisce tributo proprio  della  Regione  la  tassa
regionale  per  il  diritto  allo  studio  universitario  istituita a
decorrere dall'anno accademico 1996/97, ai sensi del ventesimo  comma
dell'art.    3  della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549 "Misure di
razionalizzazione della  finanza  pubblica".  L'importo  della  tassa
regionale  per  il  diritto  allo  studio  universitario e' fissato a
decorrere dall'anno accademico 1996/97 in lire 170.000 e puo'  essere
variato in relazione all'anno accademico con la legge di bilancio.
  3.  Per l'iscrizione ai corsi di studio delle universita' statali e
non statali, degli istituti universitari e degli  istituti  superiori
di  grado  universitario  che rilasciano titoli aventi valore legale,
gli studenti sono tenuti al pagamento della  predetta  tassa  per  il
diritto allo studio universitario.
  4.  Al  fine della semplificazione delle procedure amministrative e
contabili di cui al precedente comma, gli studenti versano  la  tassa
regionale  in  un'unica  soluzione  alle  universita' e agli istituti
superiori predetti aventi le sedi operanti nella Regione Lombardia, i
quali  provvedono  all'immatricolazione   e   all'iscrizione   previa
riscossione del tributo in nome e per conto della Regione Lombardia.
  5.  Con  deliberazione  della  Giunta  regionale vengono approvate,
previo parere della competente commissione consiliare, da  esprimersi
entro   quindici   giorni  dall'assegnazione  formale,  entro  il  30
settembre 1996, convenzioni di durata  quinquennale  con  le  singole
universita'  ed istituti superiori, secondo lo schema-tipo allegato A
alla presente legge, per disciplinare  le  modalita'  operative  piu'
efficaci ed efficienti dei rapporti inerenti il tributo proprio della
Regione  e  le  procedure  relative agli esoneri di cui al successivo
comma.
  6. Gli studenti che saranno risultati vincitori  nel  concorso  per
l'erogazione  di  borse di studio e di prestiti d'onore nonche' tutti
coloro  che  saranno  risultati  idonei  nelle  graduatorie  per   il
conseguimento  di  tali  benefici  in  base al possesso dei requisiti
relativi alle condizioni  economiche ed al merito sono esonerati  dal
pagamento   della   tassa  regionale  ovvero  l'importo  della  tassa
regionale eventualmente pagata sara' posto in detrazione sulle  tasse
universitarie  dell'anno  successivo  o  rimborsato, su richiesta, al
conseguimento della laurea.
  7. Quanti rientrano nella fascia di reddito piu' bassa prevista dal
provvedimento  della  Giunta  regionale  di  cui  all'art.  23  della
presente  legge,  sono esonerati totalmente dal pagamento della tassa
regionale per il diritto allo studio universitario.
  8. Quanti rientrano nelle fasce di  reddito  seconda  e  terza,  in
ordine  crescente,  previste dal provvedimento della Giunta regionale
di cui all'art. 23 della presente legge, sono esonerati  parzialmente
dal  pagamento  della  tassa  regionale  per  il  diritto allo studio
universitario, rispettivamente nella misura di due terzi e un terzo.
  9. I requisiti di merito per la concessione degli esoneri di cui ai
commi 7 e 8 sono esclusivamente i seguenti:
   a) per il primo anno, l'aver conseguito all'esame di maturita' una
votazione  non  inferiore  a  44/60  o il conseguimento del punteggio
medio di 7/10 nelle materie del terzo e quarto anno di corso;
   b) per gli anni successivi al primo, l'aver superato un numero  di
esami  pari alla meta' di quelli previsti dal corso di laurea per gli
anni precedenti.
  10. Gli studenti che ritengano di aver diritto all'esonero totale o
parziale devono autocertificarne i requisiti al momento della domanda
di iscrizione; ove al controllo risulti un'attribuzione a fascia  non
spettante,  lo  studente  e'  assoggettato  ad una sopratassa pari al
doppio dell'importo della tassa regionale, oltre alla differenza  fra
quanto versato ed il dovuto.
  11.  Per quanto riguarda gli anni accademici precedenti, sono fatte
salve le disposizioni statali e regionali relative alle  quote  delle
tasse  universitarie  di cui ai commi 14 e 15 dell'art. 5 della legge
24 dicembre 1993, n. 537 e al contributo suppletivo di cui alla legge
18 dicembre 1951, n. 1551, quali tributi propri delle regioni per gli
anni accademici 1995/96 e precedenti.
  12. La tassa di cui al  comma  1  e'  fissata  in  lire  100.000  a
decorrere  dal  1994.  I  successivi adeguamenti saranno disposti con
legge di variazione delle tasse di concessioni regionali.
  13. All'accertamento, liquidazione e  riscossione  delle  tasse  si
applicano  le  norme  che  disciplinano  le  tasse  sulle concessioni
regionali.
  14.  Le  stesse  norme  si  applicano  per   l'accertamento   delle
violazioni,  l'applicazione  delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi
ed i ricorsi amministrativi concernenti i tributi di cui al  presente
articolo.
  15.  Coloro che pur avendo i requisiti per l'esonero abbiano pagato
la tassa regionale e non siano stati rimborsati dalle  universita'  o
dagli  istituti  superiori possono chiedere la restituzione di quanto
indebitamente o erroneamente pagato, entro il termine di decadenza di
cinque anni a decorrere dal giorno  del  pagamento,  con  istanza  da
presentare al presidente della Giunta regionale tramite la competente
struttura  tributaria.  L'istanza  puo'  essere inoltrata mediante il
servizio postale in plico raccomandato, ed in tal caso fara' fede  il
timbro apposto dall'ufficio postale accertante.
  16.  I  proventi  derivanti dalla riscossione dei tributi di cui ai
precedenti commi sono  impiegati  per  le  finalita'  della  presente
legge".