Art. 3.
  Modifica all'articolo 4 della legge regionale 10 giugno 1991, n.
12
 
  1. All'articolo 4, comma 2 della legge regionale 10 giugno 1991, n.
12 e' aggiunta la seguente lettera:
  "a bis) dipartimento per le relazioni comunitarie;".