Art. 4. Istituzione presso il Consiglio regionale di una struttura per l'informazione comunitaria 1. E' istituita, nell'ambito della Segreteria generale del Consiglio regionale, una struttura per l'informazione e lo studio delle problematiche comunitarie. 2. L'Ufficio di Presidenza ne organizza le funzioni e ne determina la dotazione organica nell'ambito dell'organico del personale regionale.