Art. 4.
              Istituzione presso il Consiglio regionale
           di una struttura per l'informazione comunitaria
 
  1.    E'  istituita,  nell'ambito  della  Segreteria  generale  del
Consiglio regionale, una struttura per  l'informazione  e  lo  studio
delle problematiche comunitarie.
  2.  L'Ufficio di Presidenza ne organizza le funzioni e ne determina
la  dotazione  organica  nell'ambito  dell'organico   del   personale
regionale.