Art. 6.
    Procedure relative all'attuazione degli interventi comunitari
 
  1.  La  proposta  generale   relativa   ai   documenti   unici   di
programmazione  (Docup)  per  gli  interventi  strutturali comunitari
nelle zone del Veneto interessate dagli  obiettivi  2  e  5b  di  cui
all'articolo  1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20
luglio  1993  viene  predisposta  dalla  Giunta  regionale  e   sulla
proposta, il Consiglio regionale approva una specifica risoluzione.
  2.  La  Giunta  regionale svolge l'attivita' di partenariato con lo
Stato e l'Unione europea sulla base della risoluzione di cui al comma
1. La Giunta  regionale  provvede  ad  assicurare  quanto  necessario
all'approvazione  degli  interventi previsti nella proposta di cui al
comma 1, nonche' a fornire all'autorita' comunitaria i chiarimenti  e
le eventuali modifiche ed integrazioni richieste.
  3.  Gli  atti  definitivi conseguenti all'attivita' di partenariato
sono comunicati al Consiglio regionale ed attuati dalla  Giunta.  Gli
adeguamenti e le rimodulazioni di assi e misure dei Docup, nei limiti
e  con  le  modalita'  previsti  dalle disposizioni comunitarie, sono
definiti  ed  attuati  direttamente  dagli   organismi   responsabili
dell'attuazione.    Eventuali  successive  modificazioni  sostanziali
degli atti definitivi consistenti nell'introduzione o nell'abolizione
di assi o misure sono approvate con la stessa procedura prevista  per
l'atto originario.
  4.  Ogni  anno  in  occasione  della  presentazione del bilancio di
previsione la Giunta regionale presenta al  Consiglio  una  relazione
sugli  interventi  assunti, sulle integrazioni adottate e sullo stato
di attuazione dei programmi finanziati con il  concorso  comunitario.
Inoltre, ogni semestre, la Giunta regionale presenta al Consiglio una
relazione   sintetica   sullo   stato  di  attuazione  dei  programmi
finanziati con il concorso comunitario.
  5.  Il  regolamento  interno  del Consiglio regionale disciplina le
procedure, compatibili con l'osservanza delle modalita' e dei termini
previsti dalle disposizioni comunitarie e statali,  per  l'esame,  in
Commissione ed in Aula, degli atti di cui alla presente legge.