Art. 6. Procedure relative all'attuazione degli interventi comunitari 1. La proposta generale relativa ai documenti unici di programmazione (Docup) per gli interventi strutturali comunitari nelle zone del Veneto interessate dagli obiettivi 2 e 5b di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 viene predisposta dalla Giunta regionale e sulla proposta, il Consiglio regionale approva una specifica risoluzione. 2. La Giunta regionale svolge l'attivita' di partenariato con lo Stato e l'Unione europea sulla base della risoluzione di cui al comma 1. La Giunta regionale provvede ad assicurare quanto necessario all'approvazione degli interventi previsti nella proposta di cui al comma 1, nonche' a fornire all'autorita' comunitaria i chiarimenti e le eventuali modifiche ed integrazioni richieste. 3. Gli atti definitivi conseguenti all'attivita' di partenariato sono comunicati al Consiglio regionale ed attuati dalla Giunta. Gli adeguamenti e le rimodulazioni di assi e misure dei Docup, nei limiti e con le modalita' previsti dalle disposizioni comunitarie, sono definiti ed attuati direttamente dagli organismi responsabili dell'attuazione. Eventuali successive modificazioni sostanziali degli atti definitivi consistenti nell'introduzione o nell'abolizione di assi o misure sono approvate con la stessa procedura prevista per l'atto originario. 4. Ogni anno in occasione della presentazione del bilancio di previsione la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sugli interventi assunti, sulle integrazioni adottate e sullo stato di attuazione dei programmi finanziati con il concorso comunitario. Inoltre, ogni semestre, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sintetica sullo stato di attuazione dei programmi finanziati con il concorso comunitario. 5. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le procedure, compatibili con l'osservanza delle modalita' e dei termini previsti dalle disposizioni comunitarie e statali, per l'esame, in Commissione ed in Aula, degli atti di cui alla presente legge.