Art. 7. Modalita' di realizzazione degli interventi 1. Per i programmi o altre iniziative di intervento e per i quali sia rilevante l'apporto degli enti locali, sia in funzione diretta che come riferimento alle iniziative presenti sul territorio, la Giunta regionale puo' attuare, in via convenzionale, particolari forme di coinvolgimento anche assegnando alle province compiti istruttori. 2. Il Presidente della Giunta regionale, ove ravvisi l'opportunita' di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo concernente le provvidenze comunitarie, puo' promuovere la conclusione di un accordo di programma a norma dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, convocando una apposita conferenza di servizi tra i soggetti interessati.