Art. 7.
             Modalita' di realizzazione degli interventi
 
  1.  Per  i programmi o altre iniziative di intervento e per i quali
sia rilevante l'apporto degli enti locali, sia  in  funzione  diretta
che  come  riferimento  alle  iniziative  presenti sul territorio, la
Giunta regionale puo'  attuare,  in  via  convenzionale,  particolari
forme  di  coinvolgimento  anche  assegnando  alle  province  compiti
istruttori.
  2. Il Presidente della Giunta regionale, ove ravvisi l'opportunita'
di effettuare  un  esame  contestuale  dei  vari  interessi  pubblici
coinvolti   in   un   procedimento   amministrativo   concernente  le
provvidenze comunitarie, puo' promuovere la conclusione di un accordo
di programma a norma dell'articolo 27 della legge 8 giugno  1990,  n.
142 e successive modificazioni, convocando una apposita conferenza di
servizi tra i soggetti interessati.