Art. 8.
                          Norma finanziaria
 
  1.  Agli  oneri derivanti dalla presente legge quantificati in lire
800 milioni si fa fronte  mediante  riduzione  di  pari  importo  per
competenza  e  per  cassa  dello stanziamento iscritto al capitolo n.
84748  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio   di
previsione  1996,  e  contemporanea  istituzione del capitolo n. 3464
denominato "Spese connesse all'istituzione  e  al  funzionamento  del
Dipartimento per le relazioni comunitarie".
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione veneta.
   Venezia, 6 settembre 1996
                                GALAN