Art. 8. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge quantificati in lire 800 milioni si fa fronte mediante riduzione di pari importo per competenza e per cassa dello stanziamento iscritto al capitolo n. 84748 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1996, e contemporanea istituzione del capitolo n. 3464 denominato "Spese connesse all'istituzione e al funzionamento del Dipartimento per le relazioni comunitarie". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 6 settembre 1996 GALAN