(Pubblicata nel Bolettino ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 16 ottobre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 8 della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 3 e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. Ai membri della Commissione consultiva regionale, compresi gli esperti di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, compete, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, un gettone di presenza nella misura di lire centomila. 2. Rimane ferma la disciplina prevista dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 compensi ai componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'amministrazione regionale".