(Pubblicata nel Bolettino ufficiale della Regione Piemonte n. 42
                        del 16 ottobre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'articolo  8  della  legge  regionale  9 gennaio 1987, n. 3 e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 8. - 1. Ai membri  della  Commissione  consultiva  regionale,
compresi  gli  esperti  di  cui  all'ultimo  comma  dell'articolo  5,
compete, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute  valide,
un gettone di presenza nella misura di lire centomila.
  2.  Rimane  ferma la disciplina prevista dagli articoli 2 e 3 della
legge regionale 2 luglio  1976,  n.  33  compensi  ai  componenti  di
commissioni,   consigli,   comitati   e   collegi   operanti   presso
l'amministrazione regionale".