Art. 2. 1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale n. 3/1987 e' inserito il seguente: "Art. 8-bis. - 1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge previsti in lire diciotto milioni si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 12170 del bilancio 1996 e con il corrispondente capitolo degli anni successivi". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addi' 7 ottobre 1996 GHIGO