Art. 2.
 
  1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale n. 3/1987 e' inserito il
seguente:
  "Art. 8-bis. - 1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione
della legge previsti in lire diciotto milioni si fa  fronte  con  gli
stanziamenti  di  cui  al  capitolo  12170 del bilancio 1996 e con il
corrispondente capitolo degli anni successivi".
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
   Data a Torino, addi' 7 ottobre 1996
                                GHIGO