(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32
                    spec. del 27 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Contributo straordinario
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 1, primo  comma  della  L.R.  4
aprile  1995, n. 39 e' assegnato alle Aziende Autonome di Soggiorno e
Turismo (AA.AA.S.T.) un  ulteriore  contributo  straordinario  di  L.
2.000.000.000 (duemiliardi).
  2.  Il  contributo  straordinario viene ripartito tra le AA.AA.S.T.
che abbiano documentato un disavanzo risultante dal conto  consuntivo
1995,  ovvero  un deficit da finanziare nel Piano di estinzione delle
passivita', redatto ai sensi dell'art. 4 della L.R. 17 gennaio  1996,
n. 3 e reso esecutivo dalla Giunta regionale in sede di controllo.
  3.  Il contributo straordinario viene assegnato a ciascuna A.A.S.T.
mediante riparto proporzionale rispetto ai disavanzi e/o  deficit  di
cui  al comma che precede ed e' destinato esclusivamente al pagamento
di passivita' sorte prima del 31 dicembre 1995 ed iscritte nel  conto
consuntivo o nel piano di estinzione.
  4. L'erogazione del contributo di cui alla presente legge in favore
delle  AA.AA.S.T.  viene  effettuata  secondo  le  modalita' previste
all'art.   1, quarto comma, della  L.R.  39/95.  Il  termine  per  la
presentazione   del  rendiconto  delle  partite  debitorie  pregresse
estinte, di cui allo stesso art. 1, quarto comma,  L.R.  39/95  cit.,
viene prorogato fino al 31 dicembre 1996, tenuto conto dell'ulteriore
stanziamento di cui alla presente legge.