(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 spec. del 27 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Contributo straordinario 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, primo comma della L.R. 4 aprile 1995, n. 39 e' assegnato alle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo (AA.AA.S.T.) un ulteriore contributo straordinario di L. 2.000.000.000 (duemiliardi). 2. Il contributo straordinario viene ripartito tra le AA.AA.S.T. che abbiano documentato un disavanzo risultante dal conto consuntivo 1995, ovvero un deficit da finanziare nel Piano di estinzione delle passivita', redatto ai sensi dell'art. 4 della L.R. 17 gennaio 1996, n. 3 e reso esecutivo dalla Giunta regionale in sede di controllo. 3. Il contributo straordinario viene assegnato a ciascuna A.A.S.T. mediante riparto proporzionale rispetto ai disavanzi e/o deficit di cui al comma che precede ed e' destinato esclusivamente al pagamento di passivita' sorte prima del 31 dicembre 1995 ed iscritte nel conto consuntivo o nel piano di estinzione. 4. L'erogazione del contributo di cui alla presente legge in favore delle AA.AA.S.T. viene effettuata secondo le modalita' previste all'art. 1, quarto comma, della L.R. 39/95. Il termine per la presentazione del rendiconto delle partite debitorie pregresse estinte, di cui allo stesso art. 1, quarto comma, L.R. 39/95 cit., viene prorogato fino al 31 dicembre 1996, tenuto conto dell'ulteriore stanziamento di cui alla presente legge.