Art. 2.
    Utilizzo dei canoni di locazione di cui all'art. 4 L.R. 16/92
 
  1.  I canoni di locazione, di cui all'art. 4 della L.R. 11 febbraio
1992, n. 16, relativi a semestralita' pregresse e non utilizzati  per
l'ammortamento  dei  mutui  di  cui alla stessa legge regionale, sono
destinati prioritariamente  all'estinzione  delle  partite  debitorie
incluse  nel Piano di estinzione delle passivita', di cui all'art.  4
della L.R. 17 gennaio 1996,  n.  3,  previa  definizione  di  accordi
transattivi  coi  creditori,  ed,  in subordine, alla copertura degli
oneri di gestione.