Art. 2. Utilizzo dei canoni di locazione di cui all'art. 4 L.R. 16/92 1. I canoni di locazione, di cui all'art. 4 della L.R. 11 febbraio 1992, n. 16, relativi a semestralita' pregresse e non utilizzati per l'ammortamento dei mutui di cui alla stessa legge regionale, sono destinati prioritariamente all'estinzione delle partite debitorie incluse nel Piano di estinzione delle passivita', di cui all'art. 4 della L.R. 17 gennaio 1996, n. 3, previa definizione di accordi transattivi coi creditori, ed, in subordine, alla copertura degli oneri di gestione.