Art. 3.
                Compenso straordinario ai Commissari
            delle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo
 
  1. In relazione al maggior impegno derivante dall'attuazione  della
presente  legge  e  delle  LL.RR.  16/92, 39/95 e 3/96, ai Commissari
preposti  alle  AA.AA.S.T.  e'   assegnato,   in   prededuzione   sul
contributo  di  cui  all'art. 1, un compenso straordinario che verra'
determinato  dalla  Giunta  regionale,  tenuto  conto   della   massa
debitoria definita ed estinta.