Art. 3. Compenso straordinario ai Commissari delle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo 1. In relazione al maggior impegno derivante dall'attuazione della presente legge e delle LL.RR. 16/92, 39/95 e 3/96, ai Commissari preposti alle AA.AA.S.T. e' assegnato, in prededuzione sul contributo di cui all'art. 1, un compenso straordinario che verra' determinato dalla Giunta regionale, tenuto conto della massa debitoria definita ed estinta.