Art. 4.
  Interpretazione autentica dell'art. 4 L.R. 17 gennaio 1996, n. 3
 
  1.  Gli  atti  amministrativi  da  adottare,  ai  sensi delle norme
contenute nel Capo VII del D.Lgs. 25 gennaio 1955, n. 77,  richiamato
dall'art.  4 della L.R. 17 gennaio 1996, n. 3 sono:
   riaccertamento  straordinario  dei  residui  attivi,  dei  residui
passivi e dei debiti fuori bilancio;
   piano di estinzione delle passivita';
   rendiconto della liquidazione delle passivita' pregresse;
   ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.
  2. Ai sensi dell'art. 88, comma 10, del  richiamato  D.Lgs.  77/95,
l'organo  di revisione contabile verifica la rispondenza tra piano di
estinzione ed effettiva liquidazione delle pregresse passivita'.
  3.  Le  funzioni  di  controllo  sugli  atti  di cui al comma 1 del
presente articolo sono svolte dalla Giunta regionale, ai sensi  della
L.R.  19 marzo 1996, n. 18.