Art. 4. Interpretazione autentica dell'art. 4 L.R. 17 gennaio 1996, n. 3 1. Gli atti amministrativi da adottare, ai sensi delle norme contenute nel Capo VII del D.Lgs. 25 gennaio 1955, n. 77, richiamato dall'art. 4 della L.R. 17 gennaio 1996, n. 3 sono: riaccertamento straordinario dei residui attivi, dei residui passivi e dei debiti fuori bilancio; piano di estinzione delle passivita'; rendiconto della liquidazione delle passivita' pregresse; ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. 2. Ai sensi dell'art. 88, comma 10, del richiamato D.Lgs. 77/95, l'organo di revisione contabile verifica la rispondenza tra piano di estinzione ed effettiva liquidazione delle pregresse passivita'. 3. Le funzioni di controllo sugli atti di cui al comma 1 del presente articolo sono svolte dalla Giunta regionale, ai sensi della L.R. 19 marzo 1996, n. 18.