Art. 5. Norma finanziaria 1. I contributi oggetto della presente legge sono ripartiti e liquidati alle AA.AA.S.T. mediante delibera della Giunta regionale. 2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1996 in L. 2.000.000.000, si provvede ai sensi della legge regionale di contabilita', 29 dicembre 1977, n. 81, mediante prelevamento dal fondo globale iscritto al Cap. 323000 - elenco n. 3 - partita n. 2 - del bilancio di previsione 1996. 3. Nello stato di previsione della spesa per il bilancio dell'esercizio finanziario 1996 e' iscritto, in termini di competenza e di cassa, lo stanziamento di L. 2.000.000.000 sul pertinente Cap. 242444, denominato: "Interventi in favore delle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo".