Art. 5.
                          Norma finanziaria
 
  1.  I  contributi  oggetto  della  presente  legge sono ripartiti e
liquidati alle AA.AA.S.T. mediante delibera della Giunta regionale.
  2. All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge,
valutato,  per  l'anno 1996 in L. 2.000.000.000, si provvede ai sensi
della legge regionale di  contabilita',  29  dicembre  1977,  n.  81,
mediante  prelevamento  dal  fondo  globale iscritto al Cap. 323000 -
elenco n.  3 - partita n. 2 - del bilancio di previsione 1996.
  3.  Nello  stato  di  previsione  della  spesa  per   il   bilancio
dell'esercizio finanziario 1996 e' iscritto, in termini di competenza
e  di  cassa, lo stanziamento di L. 2.000.000.000 sul pertinente Cap.
242444, denominato:  "Interventi in favore delle Aziende Autonome  di
Soggiorno e Turismo".