Art. 6.
                       Dichiarazione d'urgenza
 
  1.  La  presente  legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino
ufficiale della Regione Abruzzo.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   Data a L'Aquila, addi' 11 settembre 1996
                              FALCONIO