Art. 2. 1. All'onere di preammortamento derivante dalla stipula del mutuo previsto dal precedente articolo, ammontante a lire 300 milioni per il 1996, si fa fronte con i fondi iscritti al fondo globale - elenco n. 3 - quota parte della partita n. 3 denominata "Interventi a favore del Teatro della Regione. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996 sono inserite le seguenti variazioni per competenza e per cassa: Cap. 323000 - "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti": in diminuzione lire 300 milioni; Cap. 62428 - che assume la seguente denominazione: "Intervento straordinario a favore del Teatro Stabile Abruzzese": in aumento lire 300 milioni. 3. Il contributo annuo di lire 600 milioni di cui all'art. 1 della presente legge e' iscritto, a partire dall'esercizio 1997 sul corrispondente capitolo del pertinente bilancio. 4. Il contributo di cui al comma che precede e' conservato fra le partite contabili per l'intera durata del mutuo stesso. 5. La copertura finanziaria e' assicurata nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale al settore 6 "Organizzazione della cultura e relative strutture". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addi' 11 settembre 1996 FALCONIO