Art. 2.
 
  1. All'onere di preammortamento derivante dalla stipula  del  mutuo
previsto  dal  precedente articolo, ammontante a lire 300 milioni per
il 1996, si fa fronte con i fondi iscritti al fondo globale -  elenco
n. 3 - quota parte della partita n. 3 denominata "Interventi a favore
del Teatro della Regione.
  2.   Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio  per
l'esercizio 1996 sono inserite le seguenti variazioni per  competenza
e per cassa:
   Cap.  323000  -  "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri
conseguenti  a  nuovi  provvedimenti  legislativi  riguardanti  spese
correnti":  in diminuzione lire 300 milioni;
   Cap.  62428  -  che  assume la seguente denominazione: "Intervento
straordinario a favore del Teatro Stabile Abruzzese": in aumento lire
300 milioni.
  3.  Il contributo annuo di lire 600 milioni di cui all'art. 1 della
presente  legge  e'  iscritto,  a  partire  dall'esercizio  1997  sul
corrispondente capitolo del pertinente bilancio.
  4.  Il  contributo di cui al comma che precede e' conservato fra le
partite contabili per l'intera durata del mutuo stesso.
  5.  La  copertura  finanziaria  e'  assicurata  nell'ambito   degli
stanziamenti   previsti   nel   bilancio  pluriennale  al  settore  6
"Organizzazione della cultura e relative strutture".
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   Data a L'Aquila, addi' 11 settembre 1996
                              FALCONIO