Art. 2.
 
  L'art.  2  della L.R. 71/90, come modificato dall'art. 1 della L.R.
55/95 e' cosi' sostituito:
  Per la realizzazione dei fini di  cui  al  precedente  art.  1,  la
Regione  istituisce,  ai  sensi  dell'art. 3 della L.R. 84/88, l'Ente
Teatrale Regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo, con  sede  all'Aquila,
successore  a  titolo  universale  del Teatro Stabile Abruzzese e del
Teatro Regionale Abruzzese.
  L'Ente Teatrale Regionale -  Teatro  Stabile  d'Abruzzo  assume  le
finalita'  previste  dall'art.  2  del  D.M.  29  novembre  1990, del
Ministero per il Turismo e lo Spettacolo, le quali, oltre l'attivita'
di  diretta  produzione  di  spettacoli  teatrali,  consistono  nella
diffusione  e  razionale  distribuzione  sul  territorio regionale di
competenza degli spettacoli di propria  produzione  od  ospitati;  la
formazione,  l'aggiornamento e il perfezionamento di quadri artistici
e  tecnici;  l'attuazione  di  iniziative   idonee   per   la   piena
valorizzazione  del  repertorio  italiano  contemporaneo; il sostegno
anche nella forma della coproduzione, alle  attivita'  di  ricerca  e
sperimentazione, anche in coordinamento con le Universita'.
  Esso  pertanto  prosegue  nella  gestione  del  laboratorio di Arti
Sceniche,  in  collaborazione  con  la  Deputazione  Teatrale  Teatro
Marrucino di Chieti, ove permane la sede.
  Nel  perseguimento  delle  finalita'  sopraindicate  l'Ente  potra'
operare anche attraverso convenzioni.