Art. 2. L'art. 2 della L.R. 71/90, come modificato dall'art. 1 della L.R. 55/95 e' cosi' sostituito: Per la realizzazione dei fini di cui al precedente art. 1, la Regione istituisce, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 84/88, l'Ente Teatrale Regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo, con sede all'Aquila, successore a titolo universale del Teatro Stabile Abruzzese e del Teatro Regionale Abruzzese. L'Ente Teatrale Regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo assume le finalita' previste dall'art. 2 del D.M. 29 novembre 1990, del Ministero per il Turismo e lo Spettacolo, le quali, oltre l'attivita' di diretta produzione di spettacoli teatrali, consistono nella diffusione e razionale distribuzione sul territorio regionale di competenza degli spettacoli di propria produzione od ospitati; la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento di quadri artistici e tecnici; l'attuazione di iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo; il sostegno anche nella forma della coproduzione, alle attivita' di ricerca e sperimentazione, anche in coordinamento con le Universita'. Esso pertanto prosegue nella gestione del laboratorio di Arti Sceniche, in collaborazione con la Deputazione Teatrale Teatro Marrucino di Chieti, ove permane la sede. Nel perseguimento delle finalita' sopraindicate l'Ente potra' operare anche attraverso convenzioni.