Art. 3. L'art. 3 della L.R. 71/90, come modificato dall'art. 2 della L.R. 55/95 e' cosi' sostituito: Entro 45 gg. dall' entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva lo Statuto dell'Ente Teatrale Regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo, il cui organo decisionale dova' essere rappresentativo delle quattro realta' provinciali (Province e/o Comuni capoluogo delle stesse) con la presidenza di nomina della Regione. Lo Statuto deve inoltre prevedere il raggiungimento del pareggio di bilancio, nell'arco di ogni biennio. Qualora, alla chiusura del biennio, sulla base del conto consuntivo, risultasse un disavanzo, gli organi statutari decadono e la Giunta regionale provvede alla nomina di un Commissario.