Art. 3.
 
  L'art. 3 della L.R. 71/90, come modificato dall'art. 2  della  L.R.
55/95 e' cosi' sostituito:
  Entro  45  gg.  dall'  entrata  in  vigore della presente legge, la
Giunta regionale approva lo Statuto dell'Ente  Teatrale  Regionale  -
Teatro  Stabile  d'Abruzzo,  il  cui  organo decisionale dova' essere
rappresentativo  delle  quattro  realta'  provinciali  (Province  e/o
Comuni  capoluogo  delle  stesse)  con  la presidenza di nomina della
Regione.
  Lo Statuto deve inoltre prevedere il raggiungimento del pareggio di
bilancio, nell'arco di ogni biennio.
  Qualora,  alla  chiusura  del  biennio,  sulla   base   del   conto
consuntivo,  risultasse un disavanzo, gli organi statutari decadono e
la Giunta regionale provvede alla nomina di un Commissario.