Art. 5. L'art. 12 della L.R.71/90, come modificato dall'art. 5 della L.R. 55/95 e' cosi' modificato: A pena di decadenza dai benefici previsti dalla presente legge, l'Ente Teatrale Regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo invia alla Giunta regionale - Servizio Promozione Culturale: a) entro il 1 settembre dell'anno di inizio del biennio, il programma di attivita' e il bilancio di previsione del biennio stesso; b) entro il 1 dicembre di ogni anno, la relazione dell'attivita' svolta nell'anno trascorso accompagnata dal relativo conto consuntivo.