Art. 5.
 
  L'art. 12 della L.R.71/90, come modificato dall'art. 5  della  L.R.
55/95 e' cosi' modificato:
  A  pena  di  decadenza  dai benefici previsti dalla presente legge,
l'Ente Teatrale Regionale  -  Teatro  Stabile  d'Abruzzo  invia  alla
Giunta regionale - Servizio Promozione Culturale:
   a)  entro  il  1  settembre  dell'anno  di  inizio del biennio, il
programma di attivita'  e  il  bilancio  di  previsione  del  biennio
stesso;
   b)  entro  il 1 dicembre di ogni anno, la relazione dell'attivita'
svolta  nell'anno   trascorso   accompagnata   dal   relativo   conto
consuntivo.