Art. 6.
 
  Il  programma  di  attivita'  per  il perseguimento delle finalita'
istituzionali deve  tenere  presente  l'economicita'  e  l'equilibrio
della  gestione  dell'Ente.  Deve  pertanto  essere adeguato ai mezzi
economici a disposizione.
  Questi   sono   costituiti   dalle   entrate   proprie,   derivanti
dall'attivita' di istituto, da contributi  statali,  regionali  e  di
enti  locali  e  da  altri  possibili sostegni per sponsorizzazioni o
elargizioni diverse.