Art. 6. Il programma di attivita' per il perseguimento delle finalita' istituzionali deve tenere presente l'economicita' e l'equilibrio della gestione dell'Ente. Deve pertanto essere adeguato ai mezzi economici a disposizione. Questi sono costituiti dalle entrate proprie, derivanti dall'attivita' di istituto, da contributi statali, regionali e di enti locali e da altri possibili sostegni per sponsorizzazioni o elargizioni diverse.