Art. 7.
 
  Il contributo regionale, fissato ogni anno con legge  di  bilancio,
viene  erogato dalla Giunta regionale nella misura dell'80%, a titolo
di anticipazione, entro 30 gg. dalla pubblicazione della stessa legge
di bilancio.
  La residua quota del 20% sara' erogata con ordinanza del  Dirigente
del   Servizio   preposto,  ad  acquisizione  del  conto  consuntivo,
regolarmente approvato dagli Organi  Statutari  competenti,  relativo
all'anno  di  riferimento  del  contributo  stesso,  il cui ammontare
comunque non puo' superare la soglia del pareggio  del  bilancio,  da
valutarsi al termine di ogni biennio di programmazione.