Art. 7. Il contributo regionale, fissato ogni anno con legge di bilancio, viene erogato dalla Giunta regionale nella misura dell'80%, a titolo di anticipazione, entro 30 gg. dalla pubblicazione della stessa legge di bilancio. La residua quota del 20% sara' erogata con ordinanza del Dirigente del Servizio preposto, ad acquisizione del conto consuntivo, regolarmente approvato dagli Organi Statutari competenti, relativo all'anno di riferimento del contributo stesso, il cui ammontare comunque non puo' superare la soglia del pareggio del bilancio, da valutarsi al termine di ogni biennio di programmazione.