(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 52
                        del 1 novembre 1966)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'articolo  12  della  legge regionale 1 agosto 1998,  n. 27 e'
cosi' modificato:
   Ai  componenti  delle  Commissioni  provinciali  e  regionali  per
l'Artigianato  e'  dovuto  un  gettone  di  presenza per la effettiva
partecipazione alle sedute delle  stesse,  determinato  nel  seguente
modo:
    a) Presidente L. 120.000 lorde;
    b) Componenti L. 90.000 lorde.
  Ai  Presidenti  ed  ai  Componenti  della Commissione regionale per
l'Artigianato e delle Commissioni provinciali per  l'Artigianato  che
risiedono  in Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione,
e'  dovuto,  per  l'espletamento  dell'attivita'  connessa  al   loro
mandato, il rimborso delle spese di viaggio con le modalita' previste
per il personale regionale appartenente alla qualifica dirigenziale.
  Alla  erogazione delle somme di cui ai commi precedenti provvede la
Giunta regionale sulla base di appositi  prospetti  sottoscritti  dal
Presidente e dal Segretario della Commissione.