(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 52 del 1 novembre 1966) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 12 della legge regionale 1 agosto 1998, n. 27 e' cosi' modificato: Ai componenti delle Commissioni provinciali e regionali per l'Artigianato e' dovuto un gettone di presenza per la effettiva partecipazione alle sedute delle stesse, determinato nel seguente modo: a) Presidente L. 120.000 lorde; b) Componenti L. 90.000 lorde. Ai Presidenti ed ai Componenti della Commissione regionale per l'Artigianato e delle Commissioni provinciali per l'Artigianato che risiedono in Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione, e' dovuto, per l'espletamento dell'attivita' connessa al loro mandato, il rimborso delle spese di viaggio con le modalita' previste per il personale regionale appartenente alla qualifica dirigenziale. Alla erogazione delle somme di cui ai commi precedenti provvede la Giunta regionale sulla base di appositi prospetti sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione.