Art. 2. 1. La commissione provinciale dell'artigianato di cui all'articolo 33 della l.p. 16 febbraio 1981, n. 3, e' composta da: a) quattro imprenditori artigiani, dei quali almeno tre in possesso del diploma di maestro artigiano, scelti tra terne di nominativi proposte dalle organizzazioni di categoria piu' rappresentative della provincia; b) un lavoratore artigiano dipendente in possesso di diploma di lavorante o maestro artigiano, scelto tra la terna proposta dall'istituto per la promozione dei lavoratori; c) un direttore di scuola professionale; d) un rappresentante della ripartizione provinciale dell'artigianato in qualita' di esperto; e) un imprenditore artigiano in qualita' di esperto. 2. Per ogni membro effettivo viene nominato un membro supplente secondo le modalita' di nomina previste per i membri effettivi. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, fatta salva la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. 3. Qualora un componente della commissione manchi ingiustificatamente per tre sedute successive o comunque non partecipi ad almeno la meta' delle sedute della commissione nell'arco di un anno, il presidente propone all'assessore provinciale all'artigianato la destituzione del componente stesso che la puo' disporre con proprio provvedimento.