Art. 2.
 
  1.  La commissione provinciale dell'artigianato di cui all'articolo
33 della l.p. 16 febbraio 1981, n. 3, e' composta da:
   a)  quattro  imprenditori  artigiani,  dei  quali  almeno  tre  in
possesso  del  diploma  di  maestro  artigiano,  scelti  tra terne di
nominativi  proposte   dalle   organizzazioni   di   categoria   piu'
rappresentative della provincia;
   b)  un  lavoratore  artigiano dipendente in possesso di diploma di
lavorante  o  maestro  artigiano,  scelto  tra  la   terna   proposta
dall'istituto per la promozione dei lavoratori;
   c) un direttore di scuola professionale;
   d)    un    rappresentante    della    ripartizione    provinciale
dell'artigianato in qualita' di esperto;
   e) un imprenditore artigiano in qualita' di esperto.
  2. Per ogni membro effettivo viene  nominato  un  membro  supplente
secondo  le  modalita'  di nomina previste per i membri effettivi. La
composizione della commissione deve adeguarsi  alla  consistenza  dei
gruppi  linguistici,  quale  risulta dall'ultimo censimento ufficiale
della  popolazione,  fatta  salva  la   rappresentanza   del   gruppo
linguistico ladino.
  3.    Qualora    un    componente    della    commissione    manchi
ingiustificatamente  per  tre  sedute  successive  o   comunque   non
partecipi ad almeno la meta' delle sedute della commissione nell'arco
di   un   anno,   il  presidente  propone  all'assessore  provinciale
all'artigianato la destituzione del componente  stesso  che  la  puo'
disporre con proprio provvedimento.