(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 141
                        del 28 dicembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  Regione  intende  adottare  un  sistema   di   informazione
territoriale al fine di:
   a)  disporre  degli  elementi conoscitivi necessari alle scelte di
programmazione  generale  e  settoriale  e  di   pianificazione   del
territorio;
   b)  soddisfare  le  necessita'  documentarie  di studi scientifici
relativi   a   ricerche   a   carattere    fisico,    geomorfologico,
agroforestale, antropico, in generale di uso del suolo;
   c)   supportare   gli  elementi  finalizzati  a  un  uso  ottimale
dell'ambiente e delle sue risorse onde concorrere alla  tutela  e  al
miglioramento  della  qualita'  della  vita,  alla  protezione  della
natura, alla conservazione delle risorse umane e naturali;
   a) unificare il  processo  di  formazione  della  cartografia  per
evitare   sovrapposizioni,   disomogeneita',   sprechi  e  diffondere
l'utilizzo, anche attraverso la vendita telematica,  di  banche  dati
cartografiche aggiornate a scadenze programmate.
  2.  Il  sistema di cui al comma 1 deve realizzarsi anche attraverso
il concorso degli enti locali, loro consorzi, comunita'  montane  e/o
altri  enti  o  societa'  a  prevalente  capitale pubblico o istituti
pubblici interessati in ottemperanza a quanto previsto dalla legge  8
giugno  1990,  n.  142 e nel rispetto delle attribuzioni degli organi
dello Stato ivi compresi quelli di cui alla legge 2 febbraio 1960, n.
68 e conseguente osservanza della normativa di cui al  regio  decreto
22 luglio 1939, n. 1732.