Art. 2.
                              Obiettivi
 
  1.  Per  le finalita' espresse nell'art. 1 della presente legge, la
Regione persegue i seguenti obiettivi:
   A) 1. individuazione di un sistema di procedure unificato in grado
di consentire il coordinamento e lo scambio delle informazioni, nella
piena autonomia,  ai  vari  livelli  e  settori  dell'amministrazione
regionale,  nonche'  l'offerta  di  un servizio adeguato alla domanda
della utenza interna ed esterna;
    2.  predisposizione  di  un  sistema  informatico e/o informativo
territoriale  (SIT)  finalizzato  alla   elaborazione,   gestione   e
aggiornamento    delle    informazioni    riguardanti   gli   aspetti
socio-economici e fisico-ambientali regionali;
   B) realizzazione di uno strumento cartografico informatizzato  e/o
supporto informatico i cui contenuti siano costituiti da:
    1. cartografia di base, che consenta di acquisire con sufficiente
approssimazione informazioni metriche sul territorio e di operare con
sufficiente   grado  di  attendibilita'  scelte  per  interventi  che
comportino  l'impiego  della  risorsa  "ambiente"  e  della   risorsa
"suolo";
    2.    cartografia    tematica,   che   consenta   di   acquisire,
sistematizzare e  aggiornare  le  informazioni  relative  ad  aspetti
specifici   del   territorio   e   di   individuare   avvenimenti   e
caratteristiche in stretto rapporto con le attivita' antropiche.