Art. 4.
                         Soggetti attuatori
 
  1. La Giunta regionale, sulla base delle esigenze dei vari  settori
dell'Amministrazione  regionale,  degli  enti locali, loro consorzi e
Comunita'  montane,  predispone,  tramite  l'Ufficio  informatico   e
servizio    cartografico,    che   potra'   avvalersi   anche   della
collaborazione dei Settori programmazione,  assetto  del  territorio,
risorse  naturali, ambiente nonche' di esperti, universita' centri di
ricerca, e approva i programmi annuali  per  il  conseguimento  degli
obiettivi indicati nell'art. 2, definendo:
   a)  metodologie, mezzi e strutture operative per quanto attiene le
attivita' relative all'obiettivo A - Individuazione sistema procedure
e predisposizione sistema informatico;
   b) ordine di priorita' per la realizzazione e/o acquisizione delle
carte tecniche di base e tematiche, per i diversi temi di indagine  e
livelli   di   approfondimento   di   cui   alle  attivita'  relative
all'obiettivo B - Realizzazione supporto cartografico informatizzato.