Art. 4. Soggetti attuatori 1. La Giunta regionale, sulla base delle esigenze dei vari settori dell'Amministrazione regionale, degli enti locali, loro consorzi e Comunita' montane, predispone, tramite l'Ufficio informatico e servizio cartografico, che potra' avvalersi anche della collaborazione dei Settori programmazione, assetto del territorio, risorse naturali, ambiente nonche' di esperti, universita' centri di ricerca, e approva i programmi annuali per il conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 2, definendo: a) metodologie, mezzi e strutture operative per quanto attiene le attivita' relative all'obiettivo A - Individuazione sistema procedure e predisposizione sistema informatico; b) ordine di priorita' per la realizzazione e/o acquisizione delle carte tecniche di base e tematiche, per i diversi temi di indagine e livelli di approfondimento di cui alle attivita' relative all'obiettivo B - Realizzazione supporto cartografico informatizzato.