Art. 5.
                             Adempimenti
 
  1. La Giunta regionale,  su  proposta  dell'Ufficio  informatico  e
servizio cartografico, approva i programmi annuali di cui all'art.  4
e  adotta  i  provvedimenti e/o gli adempimenti necessari per la loro
attuazione.
  2.  L'Ufficio  informatico  e  servizio  cartografico  individua  e
propone alla Giunta regionale:
   a)  il sistema informatico nonche' le caratteristiche generali del
Sistema informatico territoriale (SIT);
   b)  le  norme  per  l'elaborazione,  direzione  lavori,  collaudo,
realizzazione e/o acquisizione della cartografia territoriale tecnica
e tematica;
   c)  le  procedure  per  la realizzazione degli interventi relativi
alle attivita' previste dall'art.  3,  ai  sensi  della  legislazione
vigente, proponendo a tal fine la stipula di convenzioni con esperti,
universita', centri di ricerca;
   a)  l'acquisizione  e  utilizzazione  di  dati da telerilevamento,
esecuzione e utilizzazione periodica di riprese  aerofotogrammetriche
finalizzate  all'allestimento  di  fotopiani e, l'aggiornamento delle
cartografie tecniche e/o tematiche, relative al territorio  regionale
e/o  sub-regionale  in  attuazione  di  quanto previsto nei programmi
annuali;
   e)  le  modalita'   di   cessione   del   materiale   informatico,
cartografico  e aerofotografico, nonche' la misura del rimborso della
spesa per i diversi tipi di materiale;
   f) le direttive  unitarie  per  tutti  gli  uffici  regionali  per
l'acquisizione,   la   rilevazione,  l'elaborazione,  la  gestione  e
l'aggiornamento  di  informazioni  territoriali  anche  di  contenuti
settoriali.
  3. L'Ufficio informatico e servizio cartografico inoltre:
   a)  cura  l'eventuale  progettazione di cartografia informatizzata
tecnica e/o tematica e l'eventuale approntamento  di  cartografia  di
base in forma digitale;
   b)   cura   la   raccolta,   l'elaborazione,   l'aggiornamento   e
l'archiviazione  del  materiale  informatico,  aerofotogrammetrico  e
cartografico  nonche' quello di produzione degli enti cartografici di
Stato ed enti pubblici;
   c) gestisce la riproduzione di copie e la loro distribuzione.