Art. 5. Adempimenti 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio informatico e servizio cartografico, approva i programmi annuali di cui all'art. 4 e adotta i provvedimenti e/o gli adempimenti necessari per la loro attuazione. 2. L'Ufficio informatico e servizio cartografico individua e propone alla Giunta regionale: a) il sistema informatico nonche' le caratteristiche generali del Sistema informatico territoriale (SIT); b) le norme per l'elaborazione, direzione lavori, collaudo, realizzazione e/o acquisizione della cartografia territoriale tecnica e tematica; c) le procedure per la realizzazione degli interventi relativi alle attivita' previste dall'art. 3, ai sensi della legislazione vigente, proponendo a tal fine la stipula di convenzioni con esperti, universita', centri di ricerca; a) l'acquisizione e utilizzazione di dati da telerilevamento, esecuzione e utilizzazione periodica di riprese aerofotogrammetriche finalizzate all'allestimento di fotopiani e, l'aggiornamento delle cartografie tecniche e/o tematiche, relative al territorio regionale e/o sub-regionale in attuazione di quanto previsto nei programmi annuali; e) le modalita' di cessione del materiale informatico, cartografico e aerofotografico, nonche' la misura del rimborso della spesa per i diversi tipi di materiale; f) le direttive unitarie per tutti gli uffici regionali per l'acquisizione, la rilevazione, l'elaborazione, la gestione e l'aggiornamento di informazioni territoriali anche di contenuti settoriali. 3. L'Ufficio informatico e servizio cartografico inoltre: a) cura l'eventuale progettazione di cartografia informatizzata tecnica e/o tematica e l'eventuale approntamento di cartografia di base in forma digitale; b) cura la raccolta, l'elaborazione, l'aggiornamento e l'archiviazione del materiale informatico, aerofotogrammetrico e cartografico nonche' quello di produzione degli enti cartografici di Stato ed enti pubblici; c) gestisce la riproduzione di copie e la loro distribuzione.