Art. 6. Norme finali 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad aderire, con pagamento delle eventuali quote associative, che faranno capo all'apposito capitolo del bilancio delle uscite, ad associazioni e/o centri e/o eventuali altre strutture internazionali, nazionali e interregionali che abbiano lo scopo di unificare le metodologie di ricerca e di organizzazione e rappresentazione delle informazioni territoriali, in modo da rendere omogenei e facilmente controllabili i dati anche a livello sovraregionale. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le competenze assunte dagli altri assessorati della Regione a mezzo di atti amministrativi e/o articoli derivanti da leggi vigenti in materia di sistema informativo e cartografia saranno coordinate dall'Ufficio informatico e servizio cartografico regionale. 3. Nella fase di prima applicazione della presente legge, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, l'ordine di priorita' per la realizzazione delle carte tecniche di cui all'art. 4 dovra' essere predisposto dall'Ufficio informatico e servizio cartografico e approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa. 4. Per gli anni successivi, la predisposizione del programma di cui all'art. 4 da parte dell'Ufficio informatico e servizio cartografico e la relativa approvazione da parte della Giunta regionale dovra' avvenire entro e non oltre il 30 ottobre di ciascun anno. 5. Il materiale aerofotografico e cartografico, compreso quello prodotto dagli enti che avranno usufruito del contributo regionale, e' ceduto in copia a chiunque ne faccia richiesta motivata, nel rispetto delle vigenti norme in materia.