Art. 6.
                            Norme finali
 
  1. La Giunta regionale e' autorizzata  ad  aderire,  con  pagamento
delle  eventuali  quote  associative,  che  faranno capo all'apposito
capitolo del bilancio delle uscite, ad associazioni  e/o  centri  e/o
eventuali  altre strutture internazionali, nazionali e interregionali
che abbiano lo scopo di unificare le  metodologie  di  ricerca  e  di
organizzazione e rappresentazione delle informazioni territoriali, in
modo  da  rendere  omogenei e facilmente controllabili i dati anche a
livello sovraregionale.
  2. Dalla data di entrata in vigore della presente  legge  tutte  le
competenze  assunte  dagli altri assessorati della Regione a mezzo di
atti amministrativi  e/o  articoli  derivanti  da  leggi  vigenti  in
materia  di  sistema  informativo  e  cartografia  saranno coordinate
dall'Ufficio informatico e servizio cartografico regionale.
  3.  Nella  fase  di  prima  applicazione  della   presente   legge,
nell'ambito  delle  disponibilita' di bilancio, l'ordine di priorita'
per la realizzazione delle carte tecniche di cui  all'art.  4  dovra'
essere predisposto dall'Ufficio informatico e servizio cartografico e
approvato  dalla  Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della stessa.
  4. Per gli anni successivi, la predisposizione del programma di cui
all'art. 4 da parte dell'Ufficio informatico e servizio  cartografico
e  la  relativa  approvazione  da parte della Giunta regionale dovra'
avvenire entro e non oltre il 30 ottobre di ciascun anno.
  5. Il materiale aerofotografico  e  cartografico,  compreso  quello
prodotto  dagli  enti che avranno usufruito del contributo regionale,
e' ceduto in copia a  chiunque  ne  faccia  richiesta  motivata,  nel
rispetto delle vigenti norme in materia.