Art. 7.
                          Norma finanziaria
 
  1.  Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge si
fara' fronte entro i limiti  dello  stanziamento  gia'  previsto  per
l'esercizio   finanziario   1996   al   capitolo   0001478,   la  cui
denominazione viene integrata con gli estremi della  presente  legge,
del  bilancio  della  Regione  Puglia approvato con legge regionale 3
giugno 1996, n. 6.
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione Puglia.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Puglia.
   Data a Bari, addi' 23 dicembre 1996
                               DISTASO