Art. 7. Norma finanziaria 1. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge si fara' fronte entro i limiti dello stanziamento gia' previsto per l'esercizio finanziario 1996 al capitolo 0001478, la cui denominazione viene integrata con gli estremi della presente legge, del bilancio della Regione Puglia approvato con legge regionale 3 giugno 1996, n. 6. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addi' 23 dicembre 1996 DISTASO