Art. 13. Modalita' di convocazione del Consiglio 1. Il Presidente convoca il Consiglio su iniziativa propria o deliberata dalla giunta o a richiesta di almeno un quinto - arrotondato per eccesso all'unita' superiore - dei consiglieri assegnati alla Comunita' montana; formula l'ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme del regolamento. In caso di dimissioni, a tale adempimento provvede il consigliere anziano. 2. L'avviso scritto di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di inizio della seduta, con l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, deve essere inviato a mezzo raccomandata a.r. da spedirsi al recapito dichiarato dal consigliere o, in mancanza, alla residenza anagrafica acquisita presso il comune di appartenenza almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza facendo fede, a tal proposito, il timbro dell'ufficio postale accettante. 3. Nei casi di urgenza l'avviso ed il relativo elenco degli argomenti da trattare deve essere spedito almeno 72 ore prima o a mezzo raccomandata a.r. contenente l'ordine del giorno dettagliato preceduto da breve comunicazione telegrafica o a mezzo di semplice telegramma facendo fede il timbro dell'ufficio postale accettante. 4. Entro gli stessi termini e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri oggetti a quelli iscritti all'ordine del giorno. 5. Nell'avviso di convocazione a mezzo telegramma l'ordine del giorno puo' essere riportato in forma sintetica. 6. Il consiglio comunitario non puo' deliberare se non interviene la maggioranza dei consiglieri assegnati (meta' + 1). La seconda convocazione, deve aver luogo non prima di due giorni e non oltre dodici giorni dalla data della prima convocazione ed e' preannunciata nell'avviso di convocazione. 7. La seconda convocazione ha luogo solo quando la prima e' andata deserta. 8. La verifica del numero legale, da parte del presidente della seduta, viene effettuata mediante appello nominale entro il limite di 60 minuti dall'ora di convocazione, trascorsi inutilmente i quali la seduta e' sciolta con contestuale redazione del verbale da parte del segretario. Le sedute del consiglio comunitario sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento che disciplina il funzionamento del consiglio comunitario. 9. Alle sedute del consiglio comunitario puo' partecipare l'eventuale assessore esterno componente della giunta comunitaria che non concorre a determinare la validita' del numero legale dell'adunanza. L'assessore esterno puo' intervenire alle sedute del consiglio comunitario, svolgere la relazione introduttiva sulle proposte di deliberazione di sua competenza, partecipare alla discussione, ma non ha diritto di voto. 10. I fascicoli contenenti gli atti ed i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta consiliare sono a disposizione dei consiglieri comunitari per la visione e per la consultazione presso l'ufficio di segreteria almeno cinque giorni prima in caso di convocazione ordinaria e almeno quarantott'ore prima in caso di convocazione di urgenza rispetto all'ora di convocazione della seduta consiliare medesima. 11. L'avviso di convocazione puo' contenere la previsione della prosecuzione della seduta del consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l'esaurimento degli argomenti posti all'ordine del giorno. Il presidente, prima della conclusione della seduta del consiglio puo' disporre l'aggiornamento dei lavori ad altro giorno per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. In questo caso la comunicazione del presidente vale come avviso di convocazione per i consiglieri a quel momento presenti, mentre l'avviso scritto dovra' essere recapitato ai soli consiglieri assenti.