Art. 13.
               Modalita' di convocazione del Consiglio
 
  1.  Il  Presidente  convoca  il  Consiglio  su iniziativa propria o
deliberata  dalla  giunta  o  a  richiesta  di  almeno  un  quinto  -
arrotondato  per  eccesso  all'unita'  superiore  -  dei  consiglieri
assegnati alla Comunita'  montana;  formula  l'ordine  del  giorno  e
presiede  i  lavori  secondo  le  norme  del  regolamento. In caso di
dimissioni, a tale adempimento provvede il consigliere anziano.
  2. L'avviso scritto di convocazione, contenente il luogo, la data e
l'ora di inizio della seduta, con l'elenco degli  argomenti  iscritti
all'ordine  del giorno, deve essere inviato a mezzo raccomandata a.r.
da spedirsi al recapito dichiarato dal consigliere  o,  in  mancanza,
alla  residenza anagrafica acquisita presso il comune di appartenenza
almeno dieci giorni prima del giorno fissato per  l'adunanza  facendo
fede, a tal proposito, il timbro dell'ufficio postale accettante.
  3.  Nei  casi  di  urgenza  l'avviso  ed  il  relativo elenco degli
argomenti da trattare deve essere spedito almeno 72  ore  prima  o  a
mezzo  raccomandata  a.r.  contenente l'ordine del giorno dettagliato
preceduto da breve comunicazione telegrafica o a  mezzo  di  semplice
telegramma facendo fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
  4.  Entro  gli  stessi  termini e con le medesime procedure possono
essere aggiunti  altri  oggetti  a  quelli  iscritti  all'ordine  del
giorno.
  5.  Nell'avviso  di  convocazione  a  mezzo telegramma l'ordine del
giorno puo' essere riportato in forma sintetica.
  6. Il consiglio comunitario non puo' deliberare se  non  interviene
la  maggioranza  dei  consiglieri  assegnati  (meta' + 1). La seconda
convocazione, deve aver luogo non prima di due  giorni  e  non  oltre
dodici giorni dalla data della prima convocazione ed e' preannunciata
nell'avviso di convocazione.
  7.  La seconda convocazione ha luogo solo quando la prima e' andata
deserta.
  8. La verifica del numero legale, da  parte  del  presidente  della
seduta, viene effettuata mediante appello nominale entro il limite di
60  minuti dall'ora di convocazione, trascorsi inutilmente i quali la
seduta e' sciolta con contestuale redazione del verbale da parte  del
segretario. Le sedute del consiglio comunitario sono pubbliche, salvo
i  casi  previsti dal regolamento che disciplina il funzionamento del
consiglio comunitario.
  9.  Alle  sedute  del  consiglio   comunitario   puo'   partecipare
l'eventuale assessore esterno componente della giunta comunitaria che
non   concorre   a   determinare   la  validita'  del  numero  legale
dell'adunanza. L'assessore esterno puo' intervenire alle  sedute  del
consiglio  comunitario,  svolgere  la  relazione  introduttiva  sulle
proposte  di  deliberazione  di  sua  competenza,  partecipare   alla
discussione, ma non ha diritto di voto.
  10.  I  fascicoli  contenenti gli atti ed i documenti relativi agli
argomenti posti all'ordine del giorno della seduta consiliare sono  a
disposizione  dei  consiglieri  comunitari  per  la  visione e per la
consultazione presso l'ufficio di  segreteria  almeno  cinque  giorni
prima in caso di convocazione ordinaria e almeno quarantott'ore prima
in  caso  di convocazione di urgenza rispetto all'ora di convocazione
della seduta consiliare medesima.
  11. L'avviso di convocazione puo'  contenere  la  previsione  della
prosecuzione  della  seduta del consiglio in giorni successivi, anche
non consecutivi, per l'esaurimento degli argomenti  posti  all'ordine
del  giorno.  Il presidente, prima della conclusione della seduta del
consiglio puo' disporre l'aggiornamento dei lavori  ad  altro  giorno
per  l'esaurimento  degli  argomenti all'ordine del giorno. In questo
caso la comunicazione del presidente vale come avviso di convocazione
per i consiglieri a quel momento presenti,  mentre  l'avviso  scritto
dovra' essere recapitato ai soli consiglieri assenti.