(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 16 aprile 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Per garantire una efficace funzionalita' delle Associazioni Provinciali degli Allevatori, la Regione Molise costituisce, presso la Tesoreria Regionale, un fondo straordinario al fine di consentire il tempestivo avvio dei programmi annuali, previsti a favore del comparto zootecnico, per la tenuta dei libri genealogici e la effettuazione dei controlli funzionali alle stesse demandate ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 27 e successive modificazioni. 2. L'accesso, per le Associazioni Provinciali degli allevatori, al fondo straordinario avverra' tramite apertura di apposito conto, infruttifero per le stesse, presso la Tesoreria Regionale. 3. Il fondo straordinario di cui al comma 1, ha la durata di dieci anni dall'anno della sua costituzione e rientrera' nelle disponibilita' della Regione Molise maggiorato degli interessi maturati presso la Tesoreria Regionale.