Art. 3.
                              Procedura
 
  1. Le Associazioni Provinciali degli Allevatori per poter  accedere
al  fondo  straordinario  di cui agli articoli 1 e 4, comma 1, devono
presentare entro il 30 novembre di ogni anno, successivo a quello  di
approvazione   della  presente  legge,  specifico  programma  annuale
relativo alle attivita' istituzionali alle stesse  demandate  per  la
tenuta  dei  libri  genealogici  e  la  effettuazione  dei  controlli
funzionali.
  2. L'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste, in  relazione
alle previsioni finanziarie contenute nei provvedimenti programmatici
statali,  emette  il  nulla-osta  al  prelevamento  dal  fondo di cui
all'art.  1 della presente legge.
  3. Gli ordini di pagamento emessi dal Legale rappresentante  e  dal
Direttore delle Associazioni Provinciali degli Allevatori, inviati in
copia conforme anche al Settore competente dell'Assessorato Regionale
all'Agricoltura e Foreste, dovranno incorporare la causale al fine di
comprovarne  la  destinazione  in conformita' al comma 3 dell'art.  2
della presente legge.
  4. Le Associazioni Provinciali  degli  Allevatori,  contestualmente
alla   sopravvenuta   disponibilita'  in  Tesoreria  Regionale  degli
ordinari fondi annuali  per  finanziamento  delle  attivita'  di  cui
all'art.  1  della presente legge, deliberati dalla Giunta regionale,
provvederanno a riversare sul fondo  straordinario  quanto  prelevato
dalla  stessa  ripristinandone la disponibilita' e dandone conoscenza
al Settore competente dell'Assessorato  Regionale  all'Agricoltura  e
Foreste.
  5.  In  caso di mancata attuazione del programma annuale, di cui al
comma 1 del presente articolo,  nel  termine  da  esso  previsto,  la
Regione Molise, provvedera' al recupero ed alla restituzione al fondo
straordinario  delle somme prelevate a titolo di anticipazione con la
maggiorazione  di  un  importo  pari  al tasso ufficiale di sconto in
vigore nel periodo intercorso tra le date di prelevamento  dal  fondo
straordinario e la data del recupero.