Art. 4. Disposizioni finanziarie 1. Il fondo straordinario, quantificato nell'importo di lire settecentomilioni, e' determinato nel 50% dell'importo previsto per la Regione Molise ed alla stessa comunicato dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali per l'anno precedente a quello di accesso al fondo stesso. 2. Annualmente la Regione Molise, in sede di stesura delle leggi di bilancio, verifica la determinazione della capacita' del fondo straordinario in relazione a quanto indicato al comma 1 del presente articolo. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con il fondo perequativo assegnato alla Regione Molise mediante istituzione, con legge di bilancio, di apposito capitolo di spesa per l'esercizio 1997, dell'importo di L.700.000.000, denominato: "Fondo Straordinario per il finanziamento temporaneo delle attivita' di tenuta dei libri genealogici ed effettuazione dei controlli funzionali demandate alle associazioni provinciali degli allevatori". 4. Per la necessita' degli esercizi futuri, di cui al comma 2 del presente articolo, con la stessa legge approvativa dei bilanci, sara' determinato in concreto l'ammontare della spesa annuale da porsi a carico della Regione.