Art. 3.
                          Norma finanziaria
 
  1.  Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzata per
l'anno 1997 la spesa di lire 1 miliardo.
  2. Nello stato  di  previsione  della  spesa  per  l'anno  1997  e'
conseguentemente  istituito  il  capitolo "Conferimenti al patrimonio
della Fondazione per la Promozione internazionale  di  Torino  e  del
Piemonte",  recante  una disponibilita' in termini di competenza e di
cassa di lire 1 miliardo mediante prelievo dal fondo globale  di  cui
al capitolo 27170.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
   Data a Torino, addi' 11 aprile 1997
                              p. GHIGO
                    Il vice presidente: Majorino