Art. 3. Norma finanziaria 1. Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 1 miliardo. 2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1997 e' conseguentemente istituito il capitolo "Conferimenti al patrimonio della Fondazione per la Promozione internazionale di Torino e del Piemonte", recante una disponibilita' in termini di competenza e di cassa di lire 1 miliardo mediante prelievo dal fondo globale di cui al capitolo 27170. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addi' 11 aprile 1997 p. GHIGO Il vice presidente: Majorino