Art. 2.
 
  1.  L'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio regionale e la Giunta
regionale possono:
   a)  favorire,  anche  con  appositi  contributi   finanziari,   le
manifestazioni e le attivita' culturali promosse dall'associazione;
   b)    chiedere    la    collaborazione    dell'associazione    per
l'organizzazione di manifestazioni  e  di  attivita'  socio-culturali
rientranti tra i propri compiti istituzionali.