(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 53
                         del 1 luglio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                  Finalita' e campo di applicazione
 
  1.   La   presente   legge  prescrive  misure  per  la  prevenzione
dell'inquinamento luminoso  sul  territorio  regionale,  al  fine  di
tutelare   e  migliorare  l'ambiente,  di  conservare  gli  equilibri
ecologici nelle  aree  naturali  protette  ai  sensi  della  legge  6
dicembre  1991, n. 394, nonche' al fine di promuovere le attivita' di
ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici.
  2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:
   a) alle installazioni, impianti e strutture  pubbliche,  civili  e
militari,  la  cui  progettazione,  realizzazione e gestione sia gia'
regolata da specifiche norme statali;
   b) agli impianti privati di illuminazione esterna,  costituiti  da
non  piu'  di  dieci  sorgenti  luminose  con  un flusso luminoso per
ciascuna sorgente non superiore a 1.500 lumen.