(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 53 del 1 luglio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' e campo di applicazione 1. La presente legge prescrive misure per la prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di tutelare e migliorare l'ambiente, di conservare gli equilibri ecologici nelle aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonche' al fine di promuovere le attivita' di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici. 2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano: a) alle installazioni, impianti e strutture pubbliche, civili e militari, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia gia' regolata da specifiche norme statali; b) agli impianti privati di illuminazione esterna, costituiti da non piu' di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso per ciascuna sorgente non superiore a 1.500 lumen.