Art. 10. Contributi regionali ai Comuni 1. La Regione concede ai Comuni contributi per la predisposizione del piano comunale di illuminazione pubblica di cui all'articolo 6, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire 30 milioni. 2. La Regione concede ai Comuni contributi per l'adeguamento alle norme tecniche di cui alla presente legge e di cui al PRPIL degli impianti pubblici di illuminazione esterna, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire 70 milioni per ogni singolo intervento. 3. Per ottenere i contributi di cui ai commi 1 e 2, i Comuni presentano domanda alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno, con l'indicazione degli interventi da realizzare, nonche' della relativa spesa. 4. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva, sulla base dei criteri di cui al comma 5, il riparto dei contributi, individuando le modalita' di erogazione. 5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono assegnati sulla base dei seguenti criteri di priorita': a) Comuni ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici professionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a); b) Comuni ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici non professionali e dei siti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b); c) Comuni ricadenti nelle aree naturali protette ai sensi della legge n. 394/1991. 6. Per l'anno 1997 il termine di cui comma 3, e' fissato al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.