Art. 10.
                   Contributi regionali ai Comuni
 
  1. La Regione concede ai Comuni contributi per  la  predisposizione
del  piano  comunale di illuminazione pubblica di cui all'articolo 6,
in misura non superiore al cinquanta per cento della  spesa  ritenuta
ammissibile  e  comunque  per  un  importo  non  superiore  a lire 30
milioni.
  2. La Regione concede ai Comuni contributi per  l'adeguamento  alle
norme  tecniche  di  cui  alla presente legge e di cui al PRPIL degli
impianti pubblici di illuminazione esterna, esistenti  alla  data  di
entrata  in  vigore  della presente legge, in misura non superiore al
cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e  comunque  per
un  importo  non  superiore  a  lire  70  milioni  per  ogni  singolo
intervento.
  3. Per ottenere i contributi di cui  ai  commi  1  e  2,  i  Comuni
presentano  domanda  alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno, con
l'indicazione degli interventi da realizzare, nonche' della  relativa
spesa.
  4.  Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di
cui  al  comma  3,  la  Giunta  regionale,  sentita   la   competente
commissione  consiliare,  approva,  sulla  base dei criteri di cui al
comma 5, il riparto dei  contributi,  individuando  le  modalita'  di
erogazione.
  5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono assegnati sulla base dei
seguenti criteri di priorita':
   a)  Comuni  ricadenti  nelle  zone di protezione degli osservatori
astronomici professionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a);
   b) Comuni ricadenti nelle zone  di  protezione  degli  osservatori
astronomici non professionali e dei siti di cui all'articolo 8, comma
1, lettera b);
   c)  Comuni  ricadenti  nelle aree naturali protette ai sensi della
legge n. 394/1991.
  6. Per l'anno 1997 il  termine  di  cui  comma  3,  e'  fissato  al
sessantesimo  giorno  successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.