Art. 11.
                          Norme transitorie
 
  1.  Fino  all'entrata  in  vigore  del  PRPIL, i Comuni adottano in
materia di progettazione, realizzazione  e  gestione  degli  impianti
pubblici   di   illuminazione   esterna  i  criteri  tecnici  di  cui
all'allegato C.
  2. Fino all'entrata  in  vigore  del  PRPIL,  i  Comuni  promuovono
l'adeguamento  della  progettazione,  realizzazione  e gestione degli
impianti privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici  di  cui
all'allegato C.