Art. 11. Norme transitorie 1. Fino all'entrata in vigore del PRPIL, i Comuni adottano in materia di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti pubblici di illuminazione esterna i criteri tecnici di cui all'allegato C. 2. Fino all'entrata in vigore del PRPIL, i Comuni promuovono l'adeguamento della progettazione, realizzazione e gestione degli impianti privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici di cui all'allegato C.