Art. 12.
                              Sanzioni
 
  1.  A  partire  dal  novantesimo  giorno  successivo all'entrata in
vigore del PRPIL,  l'installazione  o  la  modifica  di  impianti  di
illuminazione  esterna, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in
difformita' della stessa, comporta  l'applicazione  di  una  sanzione
amministrativa da lire 500.000 a lire 2 milioni.
  2. Il Sindaco ordina d'ufficio, a spese del titolare dell'impianto,
la   disinstallazione  o  la  riduzione  a  conformita'  delle  opere
realizzate senza la preventiva autorizzazione o in difformita'  della
medesima.
  3.  In  caso  di  mancato  adeguamento  alle  prescrizioni  di  cui
all'articolo 9, comma 3, previa  diffida  del  Sindaco  a  provvedere
entro  trenta  giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire
300.000 a lire 10 milioni.
  4.  In  caso  di  mancato  adeguamento  alle  prescrizioni  di  cui
all'articolo  9,  comma  4,  previa  diffida del Sindaco a provvedere
entro dieci giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire  2
milioni a lire 10 milioni.
  5.  I  proventi  delle  sanzioni  di  cui al presente articolo sono
prioritariamente  impiegati  dai  Comuni  per   l'adeguamento   degli
impianti pubblici di illuminazione esterna alle norme tecniche di cui
alla presente legge e di cui al PRPIL.