Art. 12. Sanzioni 1. A partire dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del PRPIL, l'installazione o la modifica di impianti di illuminazione esterna, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformita' della stessa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2 milioni. 2. Il Sindaco ordina d'ufficio, a spese del titolare dell'impianto, la disinstallazione o la riduzione a conformita' delle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in difformita' della medesima. 3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 3, previa diffida del Sindaco a provvedere entro trenta giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 10 milioni. 4. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 4, previa diffida del Sindaco a provvedere entro dieci giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni. 5. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono prioritariamente impiegati dai Comuni per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna alle norme tecniche di cui alla presente legge e di cui al PRPIL.