Art. 13. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in lire 300 milioni per l'esercizio 1997, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento, in termini di competenza e cassa, del capitolo n. 50164, denominato "Interventi regionali per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 27 della legge n. 549/1995", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno 1997. 2. Nel medesimo stato di previsione della spesa e' istituito il capitolo n. 50274 denominato "Interventi per la prevenzione dell'inquinamento luminoso", con stanziamento di lire 300 milioni in termini di competenza e cassa. 3. Per gli esercizi successivi al 1997 gli stanziamenti saranno determinati ai sensi dell'articolo 32-bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (legge di contabilita') e successive modificazioni e integrazioni. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 27 giugno 1997 GALAN Omissis).