Art. 13.
                          Norma finanziaria
 
  1.  Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in lire
300 milioni per l'esercizio 1997, si  fa  fronte  mediante  riduzione
dello stanziamento, in termini di competenza e cassa, del capitolo n.
50164,  denominato  "Interventi  regionali  per  le  finalita' di cui
all'articolo 3, comma 27 della legge  n.  549/1995",  iscritto  nello
stato  di  previsione  della spesa del bilancio preventivo per l'anno
1997.
  2. Nel medesimo stato di previsione della  spesa  e'  istituito  il
capitolo   n.   50274   denominato  "Interventi  per  la  prevenzione
dell'inquinamento luminoso", con stanziamento di lire 300 milioni  in
termini di competenza e cassa.
  3.  Per  gli  esercizi  successivi al 1997 gli stanziamenti saranno
determinati ai sensi dell'articolo 32-bis  della  legge  regionale  9
dicembre   1977,   n.   72   (legge  di  contabilita')  e  successive
modificazioni e integrazioni.
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
   Venezia, 27 giugno 1997
                                GALAN
  Omissis).