Art. 3.
                      Competenze della Regione
 
  1. Sono di competenza della Regione:
   a)  la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento del piano
regionale per  la  prevenzione  dell'inquinamento  luminoso,  di  cui
all'articolo 5;
   b)  l'incentivazione  all'adeguamento  alle  norme antinquinamento
degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti;
   c) la divulgazione delle problematiche  relative  all'inquinamento
luminoso,  anche  in  collaborazione  con  l'Associazione italiana di
illuminazione  (AIDI),   l'Associazione   nazionale   produttori   di
illuminazione   (ASSIL),  la  Societa'  astronomica  italiana  (SMI),
l'Unione degli astrofili italiani (UAI) e con  l'Ente  nazionale  per
l'energia elettrica (ENEL);
   d)   la  promozione  di  iniziative  di  aggiornamento  tecnico  e
professionale  del  personale   delle   strutture   operative   delle
amministrazioni      pubbliche     con     competenze     nell'ambito
dell'illuminazione.