Art. 3. Competenze della Regione 1. Sono di competenza della Regione: a) la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento del piano regionale per la prevenzione dell'inquinamento luminoso, di cui all'articolo 5; b) l'incentivazione all'adeguamento alle norme antinquinamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti; c) la divulgazione delle problematiche relative all'inquinamento luminoso, anche in collaborazione con l'Associazione italiana di illuminazione (AIDI), l'Associazione nazionale produttori di illuminazione (ASSIL), la Societa' astronomica italiana (SMI), l'Unione degli astrofili italiani (UAI) e con l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL); d) la promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e professionale del personale delle strutture operative delle amministrazioni pubbliche con competenze nell'ambito dell'illuminazione.