Art. 4.
                        Competenze dei Comuni
 
  1. Sono di competenza dei Comuni:
   a) la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento del  piano
comunale   dell'illuminazione  pubblica,  a  integrazione  del  piano
regolatore generale di cui all'articolo 9 della  legge  regionale  27
giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni e integrazioni;
   b) l'integrazione del regolamento edilizio di cui all'articolo 10,
primo  comma,  numero  2, lettera d) della legge regionale n. 61/1985
con disposizioni  concernenti  la  progettazione,  l'installazione  e
l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna;
   c)  i controlli sul rispetto delle misure stabilite dalla presente
legge e dal piano regionale di cui all'articolo 5;
   d)   l'applicazione   delle   sanzioni   amministrative   di   cui
all'articolo 12;
   e)  gli  ulteriori atti eventualmente previsti dal piano regionale
di prevenzione dell'inquinamento luminoso di cui all'articolo 5.