Art. 4. Competenze dei Comuni 1. Sono di competenza dei Comuni: a) la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento del piano comunale dell'illuminazione pubblica, a integrazione del piano regolatore generale di cui all'articolo 9 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni e integrazioni; b) l'integrazione del regolamento edilizio di cui all'articolo 10, primo comma, numero 2, lettera d) della legge regionale n. 61/1985 con disposizioni concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna; c) i controlli sul rispetto delle misure stabilite dalla presente legge e dal piano regionale di cui all'articolo 5; d) l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 12; e) gli ulteriori atti eventualmente previsti dal piano regionale di prevenzione dell'inquinamento luminoso di cui all'articolo 5.