Art. 5. Piano regionale di prevenzione dell'inquinamento luminoso 1. Il piano regionale di prevenzione dell'inquinamento luminoso, di seguito denominato PRPIL, disciplina l'attivita' della Regione e dei Comuni in materia di prevenzione dell'inquinamento luminoso, provvedendo in particolare a definire, anche mediante il recepimento di norme tecniche emanate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI): a) le norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna; b) le tipologie degli impianti di illuminazione esterna disciplinati dalla presente legge, compresi quelli a scopo pubblicitario, da assoggettare ad autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale e le relative procedure; c) i criteri per l'individuazione delle zone di protezione degli osservatori astronomici, nel rispetto delle misure minime di cui all'articolo 9; d) le misure di protezione da applicare nelle zone di cui alla lettera c), nel rispetto delle misure minime di cui all'articolo 9; e) le misure di protezione da applicare nelle aree naturali protette ai sensi della legge n. 394/1991; f) i criteri per la predisposizione del piano comunale dell'illuminazione pubblica di cui all'articolo 6. 2. Il PRPIL ha l'efficacia del piano di settore di cui all'articolo 3, primo comma, punto 1, lettera a) della legge regionale n. 61/1985; la sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, l'automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati. 3. Il PRPIL e' adottato dalla Giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. 4. Dell'adozione del PRPIL di cui al comma 3 e' data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione, con la precisazione dei tempi, luoghi e modalita', ove chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare la documentazione. 5. Il PRPIL di cui al comma 3 e' depositato presso gli uffici regionali ed almeno anche presso le sedi delle Province ed e' disponibile per la consultazione per sessanta giorni dopo la pubblicazione dell'avvenuta adozione nel Bollettino ufficiale della Regione. 6. Chiunque vi abbia interesse puo' presentare osservazioni sul PRPIL di cui al comma 3, entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del periodo di consultazione di cui al comma 5. 7. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Giunta regionale trasmette il PRPIL, unitamente alle osservazioni ed alle relative controdeduzioni, al Consiglio regionale per l'approvazione. Il PRPIL entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 8. Il PRPIL e' aggiornato ogni qualvolta ve ne sia necessita' e comunque almeno ogni cinque anni; per l'aggiornamento si applicano le procedure di cui ai commi da 4 a 7. 9. Le modifiche alle norme tecniche del PRPIL di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) sono apportate mediante deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende reso favorevole.