Art. 5.
      Piano regionale di prevenzione dell'inquinamento luminoso
 
  1. Il piano regionale di prevenzione dell'inquinamento luminoso, di
seguito denominato PRPIL, disciplina l'attivita' della Regione e  dei
Comuni   in   materia   di  prevenzione  dell'inquinamento  luminoso,
provvedendo in particolare a definire, anche mediante il  recepimento
di   norme   tecniche   emanate   dall'Ente   nazionale  italiano  di
unificazione (UNI) e dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI):
   a) le norme tecniche  per  la  progettazione,  l'esecuzione  e  la
gestione degli impianti di illuminazione esterna;
   b)   le   tipologie   degli   impianti  di  illuminazione  esterna
disciplinati  dalla  presente  legge,   compresi   quelli   a   scopo
pubblicitario,   da   assoggettare   ad   autorizzazione   da   parte
dell'amministrazione comunale e le relative procedure;
   c) i criteri per l'individuazione delle zone di  protezione  degli
osservatori  astronomici,  nel  rispetto  delle  misure minime di cui
all'articolo 9;
   d) le misure di protezione da applicare nelle  zone  di  cui  alla
lettera c), nel rispetto delle misure minime di cui all'articolo 9;
   e)  le  misure  di  protezione  da  applicare  nelle aree naturali
protette ai sensi della legge n. 394/1991;
   f)  i  criteri  per  la   predisposizione   del   piano   comunale
dell'illuminazione pubblica di cui all'articolo 6.
  2. Il PRPIL ha l'efficacia del piano di settore di cui all'articolo
3, primo comma, punto 1, lettera a) della legge regionale n. 61/1985;
la  sua  approvazione  comporta,  quando  si tratti di prescrizioni e
vincoli,  l'automatica  variazione   degli   strumenti   urbanistici,
generali  e  attuativi,  in  corrispondenza  alle  prescrizioni  e ai
vincoli approvati.
  3. Il PRPIL e'  adottato  dalla  Giunta  regionale  entro  un  anno
dall'entrata in vigore della presente legge.
  4.  Dell'adozione  del  PRPIL di cui al comma 3 e' data notizia nel
Bollettino ufficiale della Regione, con la  precisazione  dei  tempi,
luoghi  e  modalita',  ove  chiunque  sia  interessato possa prendere
visione e consultare la documentazione.
  5. Il PRPIL di cui al comma  3  e'  depositato  presso  gli  uffici
regionali  ed  almeno  anche  presso  le  sedi  delle  Province ed e'
disponibile  per  la  consultazione  per  sessanta  giorni  dopo   la
pubblicazione  dell'avvenuta  adozione nel Bollettino ufficiale della
Regione.
  6. Chiunque vi abbia interesse  puo'  presentare  osservazioni  sul
PRPIL  di  cui  al  comma  3,  entro i successivi trenta giorni dalla
scadenza del periodo di consultazione di cui al comma 5.
  7. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui  al  comma
6,   la   Giunta   regionale  trasmette  il  PRPIL,  unitamente  alle
osservazioni ed alle relative controdeduzioni, al Consiglio regionale
per l'approvazione.  Il PRPIL entra in vigore  il  sedicesimo  giorno
successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
  8.  Il  PRPIL  e'  aggiornato ogni qualvolta ve ne sia necessita' e
comunque almeno ogni cinque anni; per l'aggiornamento si applicano le
procedure di cui ai commi da 4 a 7.
  9. Le modifiche alle norme tecniche del PRPIL di  cui  all'articolo
5,  comma  1,  lettera a) sono apportate mediante deliberazione della
Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si
esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere  si  intende
reso favorevole.