Art. 8. Tutela dall'inquinamento luminoso degli osservatori astronomici 1. Sono tutelati dalla presente legge: a) gli osservatori astronomici professionali che svolgono attivita' di ricerca scientifica, di cui all'allegato A; b) gli osservatori astronomici non professionali e i siti di osservazione ove si svolgono attivita' di divulgazione scientifica di rilevante interesse regionale, di cui all'allegato B. 2. L'elenco degli osservatori astronomici professionali di cui all'allegato A e' aggiornato dalla Giunta regionale, anche su proposta della SAIT, sentita la competente commissione consiliare. 3. L'elenco degli osservatori astronomici non professionali e dei siti di cui all'allegato B e' aggiornato dalla Giunta regionale, anche su proposta congiunta dell'UAI e della SAIT, sentita la competente commissione consiliare.