Art. 8.
   Tutela dall'inquinamento luminoso degli osservatori astronomici
 
  1. Sono tutelati dalla presente legge:
   a)  gli  osservatori  astronomici   professionali   che   svolgono
attivita' di ricerca scientifica, di cui all'allegato A;
   b)  gli  osservatori  astronomici  non  professionali  e i siti di
osservazione ove si svolgono attivita' di divulgazione scientifica di
rilevante interesse regionale, di cui all'allegato B.
  2. L'elenco degli  osservatori  astronomici  professionali  di  cui
all'allegato  A  e'  aggiornato  dalla  Giunta  regionale,  anche  su
proposta della SAIT, sentita la competente commissione consiliare.
  3. L'elenco degli osservatori astronomici non professionali  e  dei
siti  di  cui  all'allegato  B  e' aggiornato dalla Giunta regionale,
anche su  proposta  congiunta  dell'UAI  e  della  SAIT,  sentita  la
competente commissione consiliare.