Art. 9. Misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso degli osservatori astronomici 1. Fino all'entrata in vigore del PRPIL, si applicano le misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso degli osservatori astronomici di cui al presente articolo. 2. Attorno a ciascuno degli osservatori e dei siti astronomici di cui all'articolo 8, comma 1, e' istituita una zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso avente un'estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a: a) 25 chilometri per gli osservatori professionali di cui all'allegato A; b) 10 chilometri per gli osservatori non professionali ed i siti di cui all'allegato B. 3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, a partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 5, entro un chilometro in linea d'aria dagli osservatori professionali di cui all'allegato A, sono vietate tutte le sorgenti di luce che producono qualunque emissione di luce verso l'alto; le sorgenti esistenti non rispondenti a tale requisito devono essere sostituite ovvero opportunamente schermate. 4. A partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 5, nelle zone di protezione di cui al comma 2, e' vietato ai soggetti privati l'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalita', fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possano rifletterli verso il cielo; nella fascia compresa tra il raggio di 25 chilometri ed il raggio di 50 chilometri dagli osservatori professionali di cui all'allegato A, detti fasci dovranno essere orientati ad almeno novanta gradi dalla direzione di cui si trovano i telescopi. 5. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a individuare, mediante cartografia in scala 1:25.000, le zone di protezione di cui al comma 2, nonche' la fascia di cui al comma 4; copia della documentazione cartografica e' inviata ai Comuni interessati. 6. Su richiesta dei responsabili degli osservatori astronomici di cui all'articolo 8, comma 1, in coincidenza con particolari fenomeni e comunque per non piu' di tre giornate all'anno, i Sindaci dei Comuni interessati dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, nelle zone di protezione di cui al comma 2, lo spegnimento integrale ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.