Art. 9.
       Misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso
                    degli osservatori astronomici
 
  1.  Fino  all'entrata  in  vigore del PRPIL, si applicano le misure
minime di protezione  dall'inquinamento  luminoso  degli  osservatori
astronomici di cui al presente articolo.
  2.  Attorno  a ciascuno degli osservatori e dei siti astronomici di
cui all'articolo 8, comma 1, e' istituita  una  zona  di  particolare
protezione dall'inquinamento luminoso avente un'estensione di raggio,
fatti salvi i confini regionali, pari a:
   a)   25  chilometri  per  gli  osservatori  professionali  di  cui
all'allegato A;
   b) 10 chilometri per gli osservatori non professionali ed  i  siti
di cui all'allegato B.
  3.  Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, a partire
dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione  sul  Bollettino
ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 5, entro un
chilometro  in  linea  d'aria  dagli osservatori professionali di cui
all'allegato A, sono vietate tutte le sorgenti di luce che  producono
qualunque  emissione  di luce verso l'alto; le sorgenti esistenti non
rispondenti  a  tale  requisito  devono  essere   sostituite   ovvero
opportunamente schermate.
  4.  A  partire  dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento  di  cui  al
comma  5,  nelle  zone di protezione di cui al comma 2, e' vietato ai
soggetti privati l'impiego di fasci  di  luce  di  qualsiasi  tipo  e
modalita',  fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici
che  possano rifletterli verso il cielo; nella fascia compresa tra il
raggio  di  25  chilometri  ed  il  raggio  di  50  chilometri  dagli
osservatori professionali di cui all'allegato A, detti fasci dovranno
essere  orientati  ad  almeno novanta gradi dalla direzione di cui si
trovano i telescopi.
  5. Entro centoventi giorni dall'entrata in  vigore  della  presente
legge,   la   Giunta   regionale  provvede  a  individuare,  mediante
cartografia in scala 1:25.000, le zone di protezione di cui al  comma
2,  nonche'  la  fascia di cui al comma 4; copia della documentazione
cartografica e' inviata ai Comuni interessati.
  6. Su richiesta dei responsabili degli osservatori  astronomici  di
cui  all'articolo 8, comma 1, in coincidenza con particolari fenomeni
e comunque per non piu' di  tre  giornate  all'anno,  i  Sindaci  dei
Comuni  interessati  dispongono,  compatibilmente  con le esigenze di
sicurezza della circolazione veicolare, nelle zone di  protezione  di
cui  al  comma  2,  lo  spegnimento integrale ovvero la riduzione del
flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.