Art. 10.
           Modifica delle funzioni del Comitato regionale
                    per i servizi radiotelevisivi
 
  1. All'articolo 4 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, come
sostituito  dall'articolo  2,  comma  1,  della  legge  regionale  27
dicembre 1994, n. 20, la lettera c) del comma 2, e' abrogata.