Art. 4.
        Contributi per la realizzazione di percorsi didattici
 
  1. Nell'ambito degli interventi straordinari di cui all'articolo 2,
comma  1,  lettera c), l'Amministrazione regionale concede contributi
agli enti locali per la definizione, l'allestimento, l'organizzazione
e la pubblicizzazione  di  organici  percorsi  didattici  concernenti
testimonianze significative di archeologia industriale.
  2.  Le  domande  di  contributo  vanno  presentate con le modalita'
stabilite dall'articolo 8, comma 4.