Art. 6.
              Costituzione e modalita' di funzionamento
      della Commissione regionale per l'archeologia industriale
 
  1.  La  Commissione  regionale  per  l'archeologia  industriale  e'
costituita con decreto del presidente della Giunta regionale,  previa
deliberazione   della   Giunta  stessa,  su  proposta  dell'assessore
all'istruzione e alla cultura.
  2. La Commissione rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti
possono essere riconfermati.
  3. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno.
  4. Ai componenti esterni la Commissione spetta, per  ogni  giornata
di seduta, il compenso previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982,
n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.