Art. 6. Costituzione e modalita' di funzionamento della Commissione regionale per l'archeologia industriale 1. La Commissione regionale per l'archeologia industriale e' costituita con decreto del presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'assessore all'istruzione e alla cultura. 2. La Commissione rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. 3. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno. 4. Ai componenti esterni la Commissione spetta, per ogni giornata di seduta, il compenso previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.