Art. 7.
                 Compiti della Commissione regionale
                    per l'archeologia industriale
 
  1. La Commissione regionale per l'archeologia industriale:
   a)  formula  proposte alla Giunta regionale per le finalita' della
presente legge;
   b) esprime parere sul programma giuntale relativo agli  interventi
straordinari  di  cui  all'articolo  2  e  su  quello  relativo  agli
interventi ordinari di cui all'articolo 8;
   c)  verifica  l'attuazione  di  tali  programmi  ed  approva   una
relazione annuale da sottoporre alla Giunta regionale.